L'AVS21 è entrata in vigore
Pensionamento: cosa cambierà con l'AVS21
La riforma dell’AVS, detta AVS21, è in vigore dal 1° gennaio 2024. Essa comporta un aumento graduale dell’età di pensionamento per le donne e la possibilità di una riscossione flessibile della rendita.
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L’essenziale in breve
- Età di riferimento uniforme per la pensione: 65 anni
- Possibilità di prelievo flessibile della rendita tra i 63 e i 70 anni
- Nuovo obbligo d’informare supplementare in caso di libero passaggio
- Finanziamento aggiuntivo dell’AVS tramite l’aumento dell’IVA
Effetti sulla previdenza professionale
L’accettazione della riforma dell’AVS porta a diversi adeguamenti della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). La definizione e la determinazione delle aliquote di conversione per le prestazioni di vecchiaia anticipate o posticipate restano di competenza dei rispettivi istituti di previdenza. Pertanto possono riscontrarsi differenze tra le varie casse pensioni.
Età di riferimento uniforme per le donne e gli uomini con la riforma dell’AVS
A partire dal 1° gennaio 2024 l’età di pensionamento uniforme nel 1° e nel 2° pilastro è di 65 anni sia per gli uomini che per le donne. Non si parla più di «età ordinaria di pensionamento», ma di «età di riferimento». Ciò significa che le donne possono andare in pensione all’età ordinaria un anno più tardi rispetto a quanto è accaduto finora. L’età di riferimento per gli uomini non viene toccata dalla riforma e resta fissata a 65 anni.
L’età di riferimento delle donne viene aumentata in scatti annuali di tre mesi. La riforma non riguarda le donne nate nel 1960, che andranno in pensione all’età di 64 anni, come è accaduto finora. Per le nate tra il 1961 e il 1963 l’età di riferimento aumenta di tre, sei o nove mesi (vedi grafico sotto).
L’età di riferimento delle donne viene aumentata in scatti annuali di tre mesi. La riforma non riguarda le donne nate nel 1960, che andranno in pensione all’età di 64 anni, come è accaduto finora. Per le nate tra il 1961 e il 1963 l’età di riferimento aumenta di tre, sei o nove mesi (vedi grafico sotto).
Anno | Anno di nascita | Età di riferimento |
---|---|---|
2024 | bis 1960 | 64 anni |
2025 | 1961 | 64 anni e 3 mesi |
2026 | 1962 | 64 anni e 6 mesi |
2027 | 1963 | 64 anni e 9 mesi |
2028 | 1964 | 65 anni |
Anno
Anno di nascita
2024 | bis 1960 |
2025 | 1961 |
2026 | 1962 |
2027 | 1963 |
2028 | 1964 |
Età di riferimento
2024 | 64 anni |
2025 | 64 anni e 3 mesi |
2026 | 64 anni e 6 mesi |
2027 | 64 anni e 9 mesi |
2028 | 65 anni |
Pensionamento flessibile sancito dalla legge federale
Molte casse pensioni hanno già offerto in passato possibilità di pensionamento flessibile di propria iniziativa.
Dal 1° gennaio 2024 è stata stabilita per legge anche la possibilità di pensionamento parziale e sono state definite le disposizioni relative al prelievo anticipato e al rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia. Nello specifico sono state inserite nella legge le seguenti misure vincolanti per le casse pensioni:
Dal 1° gennaio 2024 è stata stabilita per legge anche la possibilità di pensionamento parziale e sono state definite le disposizioni relative al prelievo anticipato e al rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia. Nello specifico sono state inserite nella legge le seguenti misure vincolanti per le casse pensioni:
- Possibilità di percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita fino a un massimo di 3 riscossioni parziali (diritto minimo sancito dalla legge)
- Riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale possibile in al massimo tre fasi
- Un prelievo parziale deve ammontare almeno al 20 percento della prestazione di vecchiaia. Per la prima riscossione parziale, gli istituti di previdenza possono tuttavia prevedere una quota inferiore al 20 percento.
- Possibilità della prima fase di pensionamento parziale con riscossione delle prestazioni a partire dall’età di 63 anni (diritto minimo sancito dalla legge) o anche prima, se il regolamento dell’istituto di previdenza lo consente.
Nuovo obbligo supplementare di informare in caso di libero passaggio
Gli istituti di previdenza e di libero passaggio sono ora obbligati a trasmettere al nuovo istituto di una persona assicurata le informazioni sui prelievi di capitale effettuati in passato. Il legislatore vuole evitare che, modificando la cassa pensioni, venga aggirato il numero massimo possibile di prelievi di capitale previsto dalla legge. Le informazioni sono necessarie anche per calcolare le possibilità di riscatto.
Gli averi dei conti e delle polizze di libero passaggio possono essere prelevati al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS. Dal 1° gennaio 2030 il rinvio fino all’età massima di 70 anni sarà consentito solo se esiste la prova della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Gli averi dei conti e delle polizze di libero passaggio possono essere prelevati al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento AVS. Dal 1° gennaio 2030 il rinvio fino all’età massima di 70 anni sarà consentito solo se esiste la prova della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Opportunità per le aziende
La riforma AHV21 offre nuove opportunità anche alle aziende. La riforma consente una transizione graduale dalla vita lavorativa alla pensione e allo stesso tempo crea incentivi per continuare a lavorare dopo aver raggiunto l’età di riferimento. Per le aziende ciò significa che possono mantenere in azienda i propri collaboratori esperti e preziosi, ad esempio con un carico di lavoro ridotto, e continuare così a beneficiare del loro know-how.